Scritti e pubblicazioni
Se due zeri vi paiono pochi
Sapete,
mi sentivo davvero pronto, ultimamente, a scrivere di
emisferi cerebrali,
aree specializzate, capacita' razionali, emozioni...
Ero disposto
a dare il meglio di me stesso come conversatore scettico.
Inoltre, gia'
da tempo ero deciso a non lasciarmi coinvolgere nelle
discussioni
sul "millennium bug". Purtroppo, pero', la sera del 4 gennaio
scorso m'e'
capitato di vedere un servizio di «Striscia la notizia» che
m'induce a
rinviare il discorso sugli emisferi cerebrali - anche perche' in
questo momento
non nutro molta fiducia nei confronti degli emisferi
cerebrali
e cose del genere... -.
La mia
impressione e' che il famoso "millennium bug" abbia
infestato
ben poche macchine; per dirvela tutta, mi sembra che abbia
colpito, piu'
che altro, molte teste... Nel servizio televisivo che ha
sconvolto
i miei piani per questa rubrica, un corrispondente criticava
severamente
la cattiva organizzazione di un ufficio postale; in
particolare,
egli lanciava i piu' acuminati strali contro un timbro - si',
uno dei famosi
"timbri postali" che "fanno fede" circa la data... -
assolutamente
inadeguato all'uso nel nuovo anno. Per quale motivo quel
timbro, secondo
il brillante fustigatore televisivo di costumi postali, non
era per niente
adeguato? Ma perche' - udite, udite! - con tale carente
strumento
si avevano soltanto due cifre a disposizione per indicare l'anno,
mentre "duemila"
- ha spiegato il colto corrispondente - si scrive con
quattro cifre...
Be', le ho contate anch'io e posso confermarvi, a onor del
vero, che
si tratta effettivamente di quattro cifre: un "2" e tre "0", per
la precisione.
Solo che a
me piace andare piu' in la' - cosa che mi e' stata rimproverata
da alcune
colleghe, qualche volta -. Cosi' ho contato anche le cifre
necessarie
per indicare l'anno precedente (per il quale il timbro andava
benone) e
- sorpresa! - ho visto che anche millenovecentonovantanove si
scrive, nel
sistema decimale, per mezzo di quattro cifre: un "1" e tre
"9"... Quattro
cifre, proprio come il famoso 2000!
Stando
al servizio televisivo, vittima dell'incresciosa situazione
timbrica (se
si puo' dir cosi') era principalmente una solerte funzionaria,
la quale -
visto che il timbro non le consentiva di stampigliare le quattro
cifre dell'anno
duemila - scriveva a mano la data su ogni singola busta che
passava per
l'ufficio! (Mi piacerebbe inventare un "dirottatore di zelo":
dalle cose
inutili a quelle utili...) Evidentemente, il sistema di
scrivere soltanto
le ultime due cifre dell'anno - come talvolta si fa, per
risparmiare
spazio e inchiostro, quando si ritiene che non si possa
sbagliare
di cent'anni (o multipli di cento) nell'interpretare la data - le
si era improvvisamente
rivelato in tutta la sua abietta inaccettabilita'.
Cosa assai
rimarchevole, e' rimasta folgorata da questa sconvolgente
rivelazione
proprio all'alba del duemila (un segno dei tempi?), dopo che
per anni aveva
accettato - senza dar segni televisivi d'insofferenza, ch'io
sappia - il
sistema di scrivere soltanto le ultime due cifre dell'anno
nella sua
ineluttabilita' - come tante altre cose della vita, sapete... -.
Immemore di
quando (sino a pochi giorni prima) ella stampigliava due "9"
per indicare
l'anno 1999 - del tutto indifferente al numero "1" e al primo
dei "9" -
senza lasciar trapelare alcun timore che si potesse scambiare per
l'anno 1899,
ecco che ora, d'improvviso, sembra aver avuto la visione di
una folla
di utenti, i quali, nel leggere i due zeri finali, sbigottiti si
dicono l'un
l'altro: «Ma questo qua non puo' essere "duemila"!». Un
atteggiamento
che sarebbe davvero stupefacente, visto che il 1999 e il 1899
distano tra
loro cent'anni esatti proprio come il 2000 e il 1900; se non si
sbaglia nel
primo caso... In effetti, sulle confezioni di numerosi prodotti
da consumarsi
entro quest'anno la data di scadenza e' espressa con due
cifre relative
al giorno, due relative al mese e i fatidici due zeri - che
non sembra
abbiano mai creato problemi... -.
Forse
la simpatica funzionaria e il polemico corrispondente sono
davvero convinti,
nel loro intimo, che "duemila" si scriva con quattro
cifre e "millenovecentonovantanove"
(come gli anni precedenti) con due
solamente...
Chi puo' dirlo?
Sandro G. Masoni TUTTI I DIRITTI
RISERVATI
Quando la lingua s'aggroviglia
Troppo
spesso si scrivono, si pronunciano e si ripetono frasi e
frasette senz'alcuna
considerazione per quel ch'esse necessariamente
implicano...
Un piccolo esempio: quando la giornalista Lucia Annunziata fu
chiamata a
dirigere il Tg3, qualcuno la' scelse per lei l'appellativo
"direttora",
in quanto - cosi' fu spiegato al quotidiano "la Repubblica" -
«il
termine "direttrice" fa pensare alla direttrice di una scuola...».
Chiaro, no?
Allo stesso modo, d'altra parte, potrebbe sostenersi che il
vocabolo "direttore"
«fa pensare al direttore di una banca»... Di
conseguenza,
quando il Tg3 e' diretto da un giornalista, anziche' da una
giornalista,
e' meglio ch'egli venga chiamato, per dire, "direttoro".
Quindi, una
volta chiarito che colui che dirige una banca e' detto
"direttore"
e colui che dirige un telegiornale va chiamato "direttoro",
occorre denominare
correttamente colui che diriga, poniamo, un museo...
Avendo già
utilizzato la "e" e la "o" come desinenze, be', da buon sardo
proporrei
la "u": "direttoru". E colei che dirige un museo, come la si
definisce,
visto che la "direttrice" gia' dirige la scuola e la "direttora"
il telegiornale?
Dato che, presumibilmente, la desinenza "i" sara'
riservata
al plurale di "direttoro", e' mio triste dovere annunciarvi che
abbiamo esaurito
le vocali... Per lo meno, quelle italiane: forse, colei
che dirige
un museo potrebbe definirsi "direttory" - abbastanza carino come
vocabolo,
no? -. Permane tuttavia il problema di formare i vari plurali (a
parte quello
di "direttoro"). Non ci rimangono, ormai, che le consonanti:
cosi', la
migliore scuola giornalistica del Tg3 puo' stabilire, per
esempio, che
il plurale di "direttora" e' "direttorb", mentre il plurale di
"direttoru"
e' "direttorc" - «alcuni direttorc di musei europei...».
Non
si puo' ignorare,
pero', chi dirige aeroporti, uffici postali, dipartimenti
vari e quant'altro...
Esistono consonanti in numero sufficiente per formare
le desinenze
di tutti i vocaboli - singolari e plurali, femminili e
maschili -
resi necessari dalla bella pensata di alcuni elementi della
redazione
dell'allora Tg3? O dovremo sbizzarrirci coniando vocaboli come
"direttrulz"
o "direttoccolu"?
Naturalmente,
le cose sono in realta' assai piu' semplici: si definisce chi
ha il compito
di dirigere "direttore" ovvero "direttrice" - diriga egli o
ella una testata
giornalistica, un'orchestra, un carcere, o quant'altro...
Tranne quando
esiste un termine piu' specifico; per esempio, chi dirige un
incontro di
calcio (in effetti, come direzione e' un po' particolare) si
chiama "arbitro"
o "arbitra".
Incuriosisce,
poi, l'esistenza di due scuole di pensiero (collegate
anche a diversi
movimenti femministi) diametralmente opposte al riguardo...
La prima di
esse definirebbe mia madre "un pensionato"; la seconda parla
_avec nonchalance_
di "ministre" a capo di vari dicasteri. Va detto che la
seconda scuola
valorizza le strutture linguistiche italiane in modo logico
e razionale,
con il conforto dei migliori vocabolari e testi di grammatica.
Spero vi risulti
chiaro che, se si puo' dire "operaio" e "operaia", potra'
dirsi anche
"notaio" e "notaia". Si sa che tempo fa le notaie non
esistevano;
dunque il relativo vocabolo allora non risultava utile - e oggi
puo' "suonare
strano" all'orecchio piu' conservatore -.
Sin
qui s'e' discusso di questioni linguistiche, le quali non
sembrano rivestire
(ma ricordiamo la "neolingua" paventata da George
Orwell) un'importanza
cruciale... Immaginiamo pero' che si soglia ripetere
qualcosa come
«l'acqua conserva il ricordo delle sostanze ch'essa conteneva
quando la
si e' succussa cento volte». Se tale enunciato non si proponesse
(come apparirebbe
plausibile) quale verso di un'ilare filastrocca per
bambini, bensi'
come principio "scientifico", be', quasi tutti capiremmo -
spero proprio!
- che le implicazioni di una simile affermazione sono tali e
tante che
soltanto in un universo radicalmente diverso dal nostro un simile
principio
potrebbe contribuire a descrivere la realta'! Si tratta,
ovviamente,
di un esempio di pura fantasia... Oh, perdonate la bizzarria
del sottoscritto:
gia', chi potrebbe mai credere davvero a un'assurdita'
del genere?
Sandro G. Masoni TUTTI I DIRITTI RISERVATI
( The
making of )
RIMEDI
OMEOPATICI
Ancor
prima di esaminare, attraverso i piu' raffinati strumenti
concettuali
e tecnologici, la reale validita' dell'Omeopatia, mi sembra
opportuna
una serena riflessione intorno al modo in cui tale "medicina
alternativa"
nacque...
Due
principii presiedettero piu' di altri alla nascita di tale
disciplina:
"il simile si cura con il simile" e "mai ammettere d'aver
sbagliato".
Il primo
principio ricorda molto da vicino la tecnica del "mettere
il sale sulla
coda". Infatti, per poterlo concretamente applicare sarebbe
indispensabile
sapere, prima di tutto, quali specifiche sostanze siano in
grado di provocare
ciascuna delle innumerevoli sintomatologie che
affliggono
l'umanita'. Cio' presuppone, d'altra parte, che tutte le
patologie
possano esser provocate da specifiche sostanze (possibilmente con
suggestivi
nomi ordinati in lunghe tabelle ottenute chissa' come...); oltre
alle api intere,
s'intende... Certo che se al posto dei complessi (e in
gran parte
ancora sconosciuti) processi eziologici vi fosse soltanto una
serie (per
quanto lunga) di sostanze cattivone, sarebbe molto meno
difficile
studiare medicina! Fatto sta che Herr Hahnemann (l'inventore
dell'Omeopatia)
credette comunque d'aver individuato le sostanze attive in
grado di determinare
alcuni specifici malanni e, pertanto, le somministro'
generosamente
ai propri pazienti. Che poi si trattasse davvero delle
sostanze atte
a cagionare quelle specifiche malattie che l'insigne studioso
intendeva
curare, oppure si trattasse di tutt'altre sostanze parimenti
tossiche,
i pazienti del dottor Hahnemann, naturalmente, si sentirono
subito molto
peggio; molti di essi, purtroppo, morirono...
A quel
punto, si era ormai rivelato manifestamente insufficiente il
primo dei
due principii citati; venne quindi in gioco il secondo di essi:
"mai ammettere
d'aver sbagliato". Infatti, l'illustre studioso si guardo'
bene dall'ammettere
che il primo principio - "il simile si cura con il
simile" -
era evidentemente sballato (e che lui stava praticamente
avvelenando,
uno dopo l'altro, tutti i suoi pazienti...). No, egli replico'
invece ai
suoi critici (cioe' ai parenti delle vittime dei suoi intrugli)
dicendo che
aveva solamente ecceduto un tantino nei dosaggi, nella
"posologia"...
In effetti (e questo va ascritto a suo grande merito),
quando l'esimio
luminare decise poi di diminuire fortemente le dosi dei
suoi preparati
tossici, i pazienti reagirono in maniera alquanto
soddisfacente:
i piu' forti riuscirono a sopravvivere; qualcuno, decorso un
certo periodo
di tempo, addirittura guari'... Samuel Hahnemann allora
insistette,
riducendo ulteriormente i dosaggi delle sue schifezze. Ottenne
cosi' i migliori
risultati di tutta la sua carriera: nessuno sembrava esser
stato piu'
avvelenato dalle sue pozioni, finalmente... Inoltre, la
percentuale
di guarigioni tra quelli che erano affetti da patologie di per
se' non fatali
raggiungeva grosso modo il tasso di guarigioni ottenute
dagli altri
dottori (che pero', a differenza di lui, non avevano mica
inventato
una nuova branca della medicina!).
A coloro
i quali sottolineavano come delle varie sostanze mefitiche
che l'avevano
tanto entusiasmato non vi fosse ormai piu' alcuna traccia nei
"rimedi" iperdiluiti
che da ultimo aveva preso a propinare, il dottor
Hahnemann
imparo' ben presto a rispondere di essersi preoccupato di
"agitare bene
prima dell'uso"... Fece cosi' la sua comparsa anche questo
terzo principio
fondamentale dell'Omeopatia: la "succussione"...
Vs, Sandro
G. Masoni TUTTI I DIRITTI RISERVATI
Davvero
ci si puo' prender gioco della scienza?
Omeopatia e diritto penale
alle soglie del III millennio
Frammentarieta'
del Diritto Penale.
La legge
penale descrive gli specifici comportamenti umani alla cui
realizzazione
ricollega determinate sanzioni. Tranne i casi in cui le
condotte penalmente
rilevanti sono individuate sulla base degli effetti che
abbiano prodotto
(si pensi al delitto di omicidio, il quale contempla
qualunque
condotta umana che abbia cagionato la morte di una persona
fisica), le
norme penali si preoccupano di descrivere con precisione
ciascun comportamento
punibile. Anzi, si parla di "frammentarieta'" del
diritto penale,
in quanto esso ha riguardo non gia' a qualunque forma di
aggressione
nei confronti dei beni tutelati, bensi' a quelle particolari
forme di aggressione
che sono puntualmente descritte dalle disposizioni
incriminatrici.
In linea di massima, l'area dell'illecito penale si fa piu'
"continua"
la' dove sono coinvolti taluni beni fondamentali; per esempio,
la vita umana
e' tutelata - tendenzialmente - nei confronti di qualunque
azione dannosa
o pericolosa, mediante la previsione (alla quale si e' fatto
cenno) di
reati "causalmente orientati", per i quali la condotta penalmente
rilevante
e' individuata attraverso il riferimento ai suoi effetti. Se
pero' rivolgiamo
l'attenzione al diritto penale nel suo complesso, la
frammentarieta'
risulta facilmente riscontrabile. Inevitabilmente, la
fantasia di
chi intenda compiere azioni lesive di beni tutelati dal nostro
ordinamento
- anche beni di rilevanza costituzionale - puo' sbizzarrirsi
nel progettare
forme d'aggressione non ricadenti nelle astratte previsioni
della legge
penale.
Truffa
comune e truffa circostanziata.
Tra
i reati che offendono il patrimonio, alcuni si caratterizzano
per la compartecipazione
della parte passiva alla vicenda gestita dal
delinquente.
Cosi' e' per il delitto di truffa (art. 640 c.p.), strutturato
in questo
modo: il soggetto attivo, mediante artifizi o raggiri, induce in
errore il
soggetto passivo della condotta, il quale, in conseguenza di
cio', tiene
un comportamento che procura un danno al soggetto passivo del
reato - cioe'
al titolare della situazione giuridica soggettiva in tal modo
lesa (per
esempio, lo stesso soggetto passivo della condotta o un suo
familiare)
- e un ingiusto profitto per il truffatore o per altre persone.
Sul piano
oggettivo, occorrono quindi un nesso eziologico tra la condotta
dell'agente
- la quale si pone come causa dell'errore del soggetto passivo
della condotta
(evento di tipo psicologico) - e un'efficacia causale
dell'errore
rispetto al comportamento, tenuto dal soggetto passivo della
condotta,
concausa a sua volta del danno e dell'ingiusto profitto
contemplati
dalla norma incriminatrice. Il profitto non e' ingiusto quando
trova giustificazione
in un distinto rapporto; per esempio, se l'autore
degli artifizi
o dei raggiri e' ricorso al meccanismo della truffa per
conseguire
quanto gia' gli spettava come corrispettivo di una valida
prestazione.
Sul piano soggettivo, occorre che il soggetto attivo abbia
tenuto volontariamente
il comportamento descritto dalla legge e abbia avuto
consapevolezza
dell'erroneita' del convincimento da lui ingenerato nella
vittima, nonche'
dell'ingiustizia (nel senso prima precisato) del profitto
procurato
a se' o ad altri; occorre cioe' che il dolo investa tutti gli
elementi essenziali
della fattispecie.
Per
meglio adattare le previsioni normative alla realta'
quotidiana,
il legislatore penale spesso stabilisce un aumento (o una
diminuzione)
di pena (di solito proporzionali) con riguardo a particolari
ipotesi -
sempre riconducibili al reato base del quale presentano tutti gli
elementi essenziali
- connotate da elementi ulteriori che ne accentuano
(oppure ne
riducono) la riprovevolezza. Tecnicamente, il legislatore puo'
ottenere un
tale risultato attraverso la previsione di circostanze
aggravanti
o attenuanti - "generali", se applicabili a tutti i reati con i
quali esse
siano compatibili, oppure "speciali", se previste per singoli
reati o gruppi
predefiniti di reati -, ovvero "disegnando" figure autonome
di reato strutturate
tuttavia come ipotesi speciali del reato base. Sia la
figura "circostanziata"
di reato (per es. l'omicidio con premeditazione),
sia il reato
"speciale" (per es. l'omicidio del consenziente),
ricomprendono
tutti gli elementi del reato base (in questo caso l'omicidio)
e un "plus
adiectum", che puo' anche consistere in una specificazione di un
elemento gia'
presente nella fattispecie comune. I casi previsti dalle
figure circostanziate
o speciali costituiscono un sottoinsieme dei casi
previsti dalle
corrispondenti figure "comuni" o "generali", per il quale e'
stabilita
una disciplina parzialmente diversa. Per quanto concerne il
delitto di
truffa, il nostro codice prevede una pena maggiore (minimo un
anno e massimo
cinque anni, anziche' minimo sei mesi e massimo tre anni, a
parte la multa)
per le ipotesi nelle quali la condotta del reo, pur sempre
riconducibile
allo schema generale della truffa, e' particolarmente
riprovevole
per la presenza di determinati elementi ulteriori. In
particolare,
l'art. 640, comma II, n. 2 c.p. prevede una pena maggiore "se
il fatto e'
commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un
pericolo immaginario
... ".
Perseguibilita'
della truffa aggravata.
Ora,
se qualcuno ha avuto la pazienza di legger sin qui, trovera'
forse interessante
il fatto che diversi testi universitari, per rendere
meglio comprensibile
la figura delittuosa teste' accennata, riportano
l'esempio
della fattucchiera che, sfruttando la superstizione della
vittima, si
sia fatta dare del denaro facendole credere che, in mancanza di
un appropriato
sortilegio, una persona cara - colpita da una "fattura" -
sarebbe presto
defunta. Per la delizia delle menti scettiche, accenno qui
"en passant"
al fatto che protagonista d'un altro esempio delittuoso
accademico
e' di nuovo una fattucchiera, la quale pone in essere questa
volta il ben
piu' grave delitto di estorsione, minacciando di adoperare
fatture mortali
se non le sara' versata una "tangente".
Analizziamo
brevemente il primo dei comportamenti della nostra
fattucchiera,
quello che integra il delitto di truffa: ella raggira il
malcapitato
facendogli credere che un sortilegio sia in grado di salvare
una persona
cara che si trova in pericolo di morte - l'induce cioe' in
errore circa
la sussistenza di un pericolo mortale e sull'efficienza
causale del
proprio intervento -, quindi, a coronamento del tutto, il
malcapitato
sborsa una somma di denaro, diminuendo cosi' il proprio
patrimonio
e incrementando quello della truffatrice. Sul piano soggettivo,
mentre e'
sempre necessario che il dolo investa tutti gli elementi piu'
significativi
della fattispecie, le circostanze aggravanti possono essere
imputate al
soggetto agente anche qualora siano investite non gia' da dolo
ma soltanto
da colpa.
In questo
come negli altri casi di truffa aggravata, il reato e'
perseguibile
d'ufficio e non a querela di parte. Cio' significa che, a
differenza
di quanto e' previsto per la truffa comune, non e' affatto
necessario
che la vittima si esponga presentando querela... Anzi, non e'
nemmeno necessario
che il soggetto passivo si renda conto degli artifizi o
dei raggiri
posti in essere a suo danno; per iniziare il processo e'
sufficiente
che pervenga all'autorita' giudiziaria la "notitia criminis" -
ed essa sia
poi confortata dai risultati delle indagini -, mentre la
vittima della
truffa aggravata puo' benissimo continuare a credere
fermamente
nella potenza del sortilegio - purche' non vi credano le persone
che esercitano
le funzioni inerenti al potere giudiziario -.
Un
piu' moderno esempio di truffa.
Un altro
esempio di truffa - non necessariamente circostanziata -
puo' concretarsi
quando siano seguite determinate modalita' nella
commercializzazione
dei c.d. rimedi omeopatici. Infatti, essi vengono
solitamente
presentati come preparati curativi nei quali la sostanza
principale
e' molto diluita - ed eccoci al raggiro... -. Normalmente,
infatti, per
"molto diluito" si intende all'incirca "sottoposto a un
procedimento
che porta a una concentrazione molto bassa"; e' chiaro - mi
sembra - che,
se la procedura per diminuire la concentrazione e' spinta
sino a un
punto tale che solamente in alcune delle numerosissime confezioni
poste in commercio
puo' ritrovarsi - forse... - una molecola della sostanza
"diluita",
ebbene, allora ci troviamo di fronte a qualcosa di completamente
diverso...
Non ci si e' limitati a diluire; si e' proprio eliminata la
sostanza di
partenza - almeno nella stragrande maggioranza delle confezioni
del "rimedio"
omeopatico, dato che il numero delle confezioni di ciascuno
di essi supera
grandemente il numero delle molecole superstiti dopo le
vertiginose
diluizioni -. La legge - e' vero -, in attesa che la lobby
omeopatica
ottenga norme piu' favorevoli nei confronti di tale forma di
pseudomedicina,
si accontenta del fatto che sia mantenuta al di sotto di
una certa
soglia la concentrazioni dei principii attivi... Non
dimentichiamo,
pero', che non si tratta di sostanze per definizione nocive
- si pensi
ai residui di sostanze pesticide: se il conteggio delle molecole
presenti da'
zero, tanto meglio, anche se si e' abbondantemente al di sotto
del massimo
consentito -, bensi' di sostanze asseritamente medicamentose
(seppur in
base ai piu' bislacchi principii) delle quali il normale
acquirente
si aspetta di trovar sempre almeno una traccia, per quanto
minuscola,
nella bella confezione offerta in farmacia. Gli "iniziati" -
creduli e
no - sanno che in realta', secondo i principii dell'omeopatia, ci
si aspetta
invece che la sostanza attiva abbia ceduto al solvente,
attraverso
la "succussione", le sue virtu'; si tratta cioe' di acquistare
acqua o alcool
o quant'altro debitamente "dinamizzati" secondo il rito di
Hahnemann.
Cosa che gli stessi omeopati ci spiegano - pero' "in separata
sede", in
graziosi opuscoletti che saranno letti distrattamente, nel
migliore dei
casi, dalla maggior parte degli oramai numerosissimi
consumatori
di preparati "alternativi" -.
Insomma, il
raggiro consistente nell'utilizzare le procedure di diluizione,
anziche' sino
a raggiungere concentrazioni particolarmente basse (come
parrebbe dalla
presentazione dei prodotti), sino a eliminare completamente
- previa "succussione"
- la sostanza di base (o l'ape macerata nell'alcool,
la quale ovviamente
contiene una miriade di sostanze), induce la stragrande
maggioranza
degli acquirenti a illudersi d'aver acquistato preparati
contenenti
le proverbiali "dosi omeopatiche" di sostanze attive (erbe,
minerali o
api macerate) e non gia' acqua o alcool "succussi" - in grado
d'attrarre
un assai minore numero di consumatori, immagino -. Certo,
potreste essere
tra i fortunati ai quali e' capitato di trovare la
molecolina
sfuggita all'eliminazione; ma vi hanno forse detto che si
trattava di
una lotteria? Non solo: vi hanno forse detto che potreste
essere bensi'
sfortunati ad averla trovata, dato che - essendo destinate
all'impiego
"a dosi omeopatiche" - tali sostanze non hanno quasi mai
superato controlli
tesi a verificarne il livello di tossicita'?
Perseguibilita'
della truffa e della frode omeopatiche.
Naturalmente,
molte persone scettiche osserveranno che vendere
acqua, alcool
o quant'altro "dinamizzati" - anche senza spacciarli per
qualcosa di
diverso - puo' spesso integrare gli estremi del delitto di
truffa, esattamente
come offrire prestazioni da fattucchieri... Certo, non
posso negarlo;
pero', dal punto di vista pratico (sotto il profilo
penalistico
come pure sotto quello civilistico), perseguire i responsabili
in quanto
hanno indotto gli acquirenti nell'errore concernente la natura di
"sostanza
diluita" oppure "solvente dinamizzato" della cosa acquistata e'
assai meno
difficoltoso che perseguirli in quanto hanno indotto i
consumatori
nell'errore di ritenere realmente curativa l'acqua
"dinamizzata";
infatti, nel primo caso non c'e' bisogno di affrontare un
lungo e complesso
contraddittorio sulla validita' della c.d. medicina
omeopatica.
Insomma, l'errore consistente nel ritenere efficace il rito
della succussione
e' assai piu' difficile da dimostrare nelle aule
giudiziarie
- ci si deve misurare con moltissime persone rispettabili e
colte che
difendono strenuamente i nuovi principii dimostrati, secondo
loro, dal
buon funzionamento dell'omeopatia -, mentre si puo' evitare uno
scontro sui
"massimi sistemi" se si dimostra che si stanno spacciando delle
cose - solventi
"dinamizzati" - per altre cose - medicamenti "a bassissimo
dosaggio"
-, che cioe' si spaccia "aliud pro alio" grazie all'espediente
delle "diluizioni
megagalattiche". Oso sperare che alcuni consumatori
fortemente
attratti dai bassissimi dosaggi non si sentano poi altrettanto
affascinati
dall'idea di affidarsi alle presunte virtu' curative dell'acqua
scossa - e
si ritengano per l'appunto truffati -. Se l'acquirente e'
consapevole
del "meccanismo succussorio" su cui si fonda questo tipo di
pseudomedicina,
si puo' invocare invece qual evento intermedio - che si
colloca cioe'
tra il raggiro e l'ingiusto profitto del reo (o di altri
soggetti)
con danno per la vittima - solamente l'errato convincimento del
soggetto passivo
circa la presunta "memoria dell'acqua" - e quindi non
possono eludersi
i gravi problemi che insorgono quando si ha da giudicare
un'intera
disciplina (per di piu' molto "a' la mode") in una sede non
particolarmente
attrezzata all'uopo... -.
Quando
un fatto di "spaccio omeopatico" manca di uno o piu'
elementi essenziali
- oggettivi o soggettivi - necessari per la
configurabilita'
del delitto di truffa, possono ravvisarsi eventualmente
gli estremi
della figura residuale del delitto di frode nell'esercizio del
commercio
(art. 515 c.p.), reato sanzionato meno gravemente ma perseguibile
"ex officio"
in ogni caso, anche in assenza di circostanze aggravanti.
NOTA: Ho scritto queste
righe dopo aver discusso le questioni principali,
in maniera piacevole e approfondita,
con i miei amici avvocati (nonche'
membri del CICAP Sardegna) Giovanni
Cabras e Giovanni Manca Zedda, che
ringrazio per il prezioso aiuto.
Eventuali errori, imprecisioni o
sbandamenti - dovuti anche a
esigenze di brevita' - appartengono soltanto a
me.
Sandro
G. Masoni TUTTI I DIRITTI RISERVATI
Altri brani
scettici di Sandro G. Masoni si possono
leggere
nel sito http://www.pausania.net
nella rubrica "Fragmenta".