Normativa riguardante il “mestiere di ciarlatano”

  • In Articoli
  • 10-12-2011
  • di Giovanni Panunzio
L'art. 121, ultimo comma, del Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza (T. U. L. P. S. Regio decreto 1816/31, n. 773) dice:

È vietato il mestiere di ciarlatano.

L'art. 231 del relativo regolamento per l'esecuzione (Regio decreto 615/40, n. 635) specifica:

Sotto la denominazione di "mestiere di ciarlatano" si comprende ogni attività diretta a speculare sull'altrui credulità, o a sfruttare od alimentare l'altrui pregiudizio, come gli indovini, gli interpreti di sogni, i cartomanti, coloro che esercitano giochi di sortilegio, incantesimi, esorcismi, o millantano o affettano in pubblico grande valentia nella propria arte o professione, o magnificano ricette o specifici, cui attribuiscono virtù straordinarie o miracolose.

La Suprema Corte di Cassazione (seconda sezione penale, sentenza 1051) il 19/4/51 ha ritenuto -ai sensi dei succitati articoli- che la cartomanzia non possa essere esercitata neppure nella propria abitazione.
Tali violazioni, in seguito, sono siate depenalizzate dalla Legge 24/11/81, n. 689.
Bene ha fatto successivamente, sempre la Suprema Corte di Cassazione (terza sezione penale, sentenza 3939 del 29/1/86), a confermare che «non esistono norme imperative (penali) che fanno divieto di esercitare» alcune di quelle attività: appunto perché nell'81 erano state depenalizzate, La Corte non ha parlato dell'illecito amministrativo. La stessa Cassazione ha ammesso solo la «consulenza in materie parapsicologiche... disancorate da... impostura e stregoneria» (modalità che non è caratteristica dei "maghi" nostrani) e ha definito discutibili chiromanzia, occultismo, veggenza e cartomanzia ("salvando" l'astrologia -inspiegabilmente allineata all'astronomia- e la grafologia, per la valutazione degli aspetti caratteriali; grafologia che qualche "mago" confonde, strumentalmente, con la telescrittura).
Permane, dunque, l'illecito amministrativo. Quest'ultimo è spesso riconducibile all'art. 661 del c. p., che punisce

chiunque, pubblicamente, cerca con qualsiasi impostura, anche gratuitamente, di abusare della credulità popolare, se dal fatto può derivare un turbamento dell'ordine pubblico.

Sedicenti maghi, cartomanti, guaritori... svolgono concretamente la propria attività secondo tre principali e più diffuse modalità:
a) incontrando personalmente l'interlocutore in privato;
b) attraverso servizi telefonici a pagamento (144, 166, 005...);
c) fornendo consigli tramite i "media", a scopo propagandistico.
Relativamente al punto (c), l'art. 661 del c. p. richiede in primo luogo che il fatto sia realizzato pubblicamente. In secondo luogo, che possa determinare un turbamento dell'ordine pubblico (non occorre, quindi, che detto turbamento si verifichi in concreto, né occorre che l'agente sia mosso da tale intenzione). È necessario e sufficiente, quindi, che la condotta tenuta sia astrattamente idonea a produrre la turbativa. Quest'ultima considerazione non è seriamente contestabile in quanto una simile valutazione di astratta idoneità delle attività di ciarlataneria a provocare turbamento per l'ordine pubblico è già stata fatta dal Legislatore nel momento in cui ha stabilito nel Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza il divieto di esercizio di tale mestiere. Detta valutazione è ulteriormente confortata dal rilievo che la capacità astratta di una trasmissione radiotelevisiva di attività costituente ciarlataneria (o di un'inserzione su carta stampata) di incidere sul sereno andamento della vita sociale non può negarsi, ove si consideri l'oggettiva ampiezza della platea raggiungibile: come il caso dei "Bambini di Satana", il cui pericoloso successo è scaturito dalla partecipazione del fondatore a un noto talk show privato.
Perché la SEAT (del gruppo STET) ha dato per anni (e sta dando) spazio ai ciarlatani, creando un'apposita rubrica nelle Pagine Gialle?
Perché, poi, la SEAT (del gruppo STET) ha dato per anni (e sta dando) spazio ai ciarlatani, creando un'apposita rubrica nelle Pagine Gialle? Quale cittadino vorrebbe riconoscersi in servizi pubblici di tal fatta che reclamizzano reati, spacciandoli per virtù?
Per ciò che concerne i punti (a) e (b) (incontro coi ciarlatani nel privato e/o attraverso il telefono) è sempre applicabile la sanzione amministrativa: recentemente il Legislatore ha ritenuto opportuno aggravarla con il decreto legislativo 13/7/94, n. 480: da una sanzione oscillante tra 200 mila lire e il milione si è passati a un minimo di un milione ed a uil un massimo di sei. Il ciarlatano che non paga e/o non ottempera all'ordinanza di chiusura, oltre a dover versare il triplo della sanzione massima (diciotto milioni) incorre nella violazione degli artt. 17-bis (del medesimo decreto) e 650 del c.p..
A quest'ultima legge ha fatto seguito una circolare del Ministro dell'interno (3/10/94, n. 559/LEG/200, 112-bis) - inviata a Questure, Carabinieri e Guardia di Finanza di tutta Italia- che ordina la cessazione delle attività in questione. Sulla sua applicazione non esistono notizie precise, se non dopo sei mesi dalla nascita della nostra associazione di volontariato.
Il 17/1/95 ancora la Suprema Corte di Cassazione (prima sezione penale, sentenza 5582) ha ribadito che:

L'attività di "mago" che sfrutta la credulità altrui traendo profitto da pratiche presentate come dirette a predire il futuro o a evitare malanni o gli effetti di "fatture" al cliente ovvero a procurare danni alle persone dal cliente indicate, giuridicamente si inquadra nel mestiere di "ciarlatano", espressamente vietato dall'art. 121 ultimo comma T. U. L. P. S. Poi ha aggiunto che: Lo sfruttamento della credulità altrui. propria di chi si professi "mago", porta facilmente a sconfinare nel reato di truffa...

Anche l'Antitrust ha più volte confermato l'illiceità del mestiere di ciarlatano, delegando l'applicazione della legge agli organi preposti.
image
Il mago di Arcella
Nel contempo ha sanzionato decine di ciarlatani per pubblicità ingannevole e/o non veritiera; tali decisioni sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della stessa Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
L'8/2/96 finalmente - per la prima volta - si è espresso l'organo più competente in materia amministrativa (quella che qui interessa); il TAR dell' Umbria (sentenza 61) ha respinto il ricorso di alcuni "maghi" contro il Questore di Terni che aveva comminato loro le sanzioni previste e ordinato la chiusura dell'attività.
In precedenza il Prefetto della provincia di Rieti aveva respinto l'istanza gerarchica di una cartomante, sostenendo che:

"Un fatto è avvenuto in modo pubblico non soltanto quando sia commesso in luogo pubblico, ma anche quando avvenga con la stampa o con altro mezzo di propaganda (come ricorda il IV comma dell'art. 266 del c. p.) e nel caso di specie l'attività svolta... veniva effettuata per il tramite del mezzo televisivo."

Ma qui non si tratta solo di un fatto avvenuto pubblicamente, bensì di un reato reclamizzato. In tal senso si è pronunciato anche il Consiglio di Stato (1996), che ha bocciato una sospensiva del TAR del Lazio a favore di un "mago" televisivo la cui pubblicità era stata proibita dal Questore di Viterbo.
L'introduzione del divieto in discorso costituisce tra l'altro un'innovazione, laddove la legislazione anteriore (1888-69) permetteva l'esercizio del mestiere di ciarlatano previa iscrizione in apposito registro presso l'autorità locale di P. S., la quale rilasciava un certificato. L'evoluzione della coscienza sociale ha determinato il progressivo rigetto di tale attività -con la mutazione del quadro normativo verso di essa oggi vista con netto sfavore dal legislatore. L ‘ambiguità di fondo che caratterizza il mestiere di cui si tratta ha portato alla sua qualificazione presuntiva di pericolosità per la pacifica convivenza associata.
Il  T. U. L. P. S. è la fonte primaria del diritto di polizia che, strutturalmente, è finalizzato a prevenire la posizione in essere di condotte socialmente pericolose. Si può pertanto propendere, con un elevato grado di certezza, per il carattere imperativo della norma proibitiva in discorso.
L'esistenza di albi di categoria, che potrebbero far pensare ad un riconosci mento legislativo, è un ulteriore inganno, come confermato dall' Antitrust

Inoltre è facile confutare anche quanto sostenuto dai sedicenti "maghi" e/o fattucchieri, secondo cui l'iscrizione alle Camere di Commercio ed agli Uffici IVA e il pagamento delle tasse renderebbe la loro attività legale. Niente di più errato: esiste una legge dello Stato (24/12/93, n. 537: la maggior parte dei ciarlatani e degli addetti ai lavori tende a "dimenticarla") che prevede l'imposizione tributaria anche per le attività illecite, che non per questo diventano lecite. I magistrati hanno lavorato a lungo in assenza di norme specifiche. Tant'è vero che alcuni sporadici giudizi, apparentemente favorevoli ai ciarlatani, atti a voler conciliare l'esplicazione del
image
Il mago Otelma
mestiere (vietato) col versamento delle imposte, sono antecedenti alla 537/93; non si hanno notizie di decisioni positive successive: l'ultima sentenza è del 30/10/91 e riguarda l'attività di chiromante.
A proposito di quest'ultima "qualifica", il 1/4/66 la Suprema Corte di Cassazione (seconda sezione penale, sentenza 1099) ha deciso che:

La chiromanzia, ove... sconfini nella pretesa arte divinatoria..., rientra a mente dell'art. 231 reg. del T. U. delle leggi di pubblica sicurezza, nella nozione del mestiere di ciarlatano, vietato espressamente dalla legge.

Ma quale "lettore" della mano, al giorno d'oggi, non è spinto e non aspira a voler indovinare il futuro? Il triste e deleterio fenomeno della ciarlataneria, comunque, non può certamente risolversi con il riconoscimento del rispettivo mestiere, come hanno già tentato di fare, nel 1982 e nel 1994, alcuni "onorevoli" parlamentari (Contu, Ligato, Pezzoli...). Di contro esiste una proposta di legge, datata 10/5/95 (prima firmataria onorevole Burani-Procaccini), di aggravio delle pene per chi abusa della credulità popolare.
L'esistenza di albi di categoria -che potrebbero far pensare ad un relativo riconoscimento legislativo- è un ulteriore inganno, come confermato dal Garante per la Radiodiffusione e l'Editoria (8/5/96) e dall'Autorità Antitrust (delibera del 22/5/96):
L'espressione "albo"... lascia intendere che l' albo professionale degli operatori esoterici sia previsto dalla legislazione vigente..., contrariamente al vero.
È appena il caso di rammentare che l'attività di "mago" costituisce nella storia un vero e proprio malum in se, essendo oggetto di sanzioni nei diversi ordinamenti che si sono temporalmente succeduti, a partire dal diritto romano. Si tratta di una vera e propria costante storica, mai rientrata né nell'indifferente giuridico né nella piena liceità. Si dirà che in Italia il fenomeno della magia c'è sempre stato, con grandi masse di creduli seguaci: ma almeno tutti sapevano, a un certo livello,che era un fenomeno di incultura contro cui occorreva combattere. E ciò è comprensibile: l'esercizio del mestiere di ciarlatano spesso è il punto di partenza di una vera e propria progressione criminosa, conducente a ben più offensive condotte di matrice truffaldina e fraudolenta, di cui è l'inevitabile propedeutico. La persistente attualità della proibizione, la sua connotazione di validità piena -tutt'altro che anacronistica- è ulteriormente confermata dalla dannosità sociale dell'attività vietata: essa risulta in tutta chiarezza, ove si consideri che il suo elemento caratterizzante è dato dall' approfittamento dell'inclinazione superstiziosa delle persone, nel momento in cui si trovano in stato di necessità per problemi di varia natura; problemi di cui beneficiano soggetti privi di scrupoli, pronti ad assecondare ogni umana inclinazione o debolezza, a ricattare ed a terrorizzare psicologicamente a fini commerciali, sessuali, politici eccetera.
A fronte di simili comportamenti, l'atteggiamento ordinamentale deve essere fermo, soprattutto a difesa dei più deboli e delle famiglie.

Fatte queste premesse e considerazioni ci si chiede com'è possibile che un vero e proprio illecito possa essere reclamizzato davanti agli occhi di tutti, come accade vergognosamente in Italia, e che nessuno intervenga? A parte l'aspetto diseducativo, c'è da considerare la spregevolezza dell'attività pubblicizzata che certamente non è qualificante per una nazione progredita. Se qualcuno pensa che sia iniziata una nuova persecuzione, si sbaglia: c'è una normativa da rispettare!
Cita uno slogan: «Se il nostro è un Paese civile, pieno di gente civile, perché continuano a mancare i donatori di sangue?». Si potrebbe anche dire: «Se il nostro è un Paese civile, pieno di gente civile, perché le Autorità continuano a favorire i maghi? Quali protezioni e interessi economici (e non solo) si occultano dietro gli occultisti?»
Per fare un altro esempio è sufficiente citare la normativa sui tabacchi. In Italia non è vietato fumare, ma è proibito pubblicizzare i prodotti da fumo. Perché, quindi, se è vietato fare il "mago" non deve essere proibita la relativa réclame?

Siamo di fronte ad una grave contraddizione e ad una grave situazione, che in uno Stato veramente civile non possono essere tollerate. C'è chi dice che la colpa è di chi si rivolge ai ciarlatani. Ma allora perché vogliamo tutelare gli usurati o le vittime delle stragi del sabato sera? La colpa non è forse di chi ama rischiare? Vi è forse differenza tra imporre il casco, sanzionare l'uso dell'eroina, proibire lo strozzinaggio e vietare la magia? Tra il "mago" e l'usuraio chi è peggiore? L'usuraio almeno affitta del denaro, cioè qualcosa di concreto, il mago affitta o vende chiacchiere e panzane.
E non dimentichiamo che il singolo "operatore dell'occulto" in alcuni casi dà vita a gruppi misteriosi e pericolosi (come i già citati "Bambini di Satana"), sulla cui segretezza e conseguente illiceità amministrativa, penale e costituzionale (art.18) non dovrebbero esserci dubbi. Perché allora si interviene solo quando il misfatto è compiuto, se la legge per prevenirlo esiste? Di chi è la responsabilità delle conseguenze dell'attività del "mago" (causa anche la mancata applicazione del T. U. L. P. S.)? Dei mass inedia?
Si rivela interessante in tal senso una sentenza del 6/6/85 (Pretura di Clusone-Bg) in cui -a parte i reati del pranoterapista ("guaritore" privo di qualsiasi abilitazione statale): esercizio abusivo continuato della professione medica, sia presso il proprio studio, sia attraverso il mezzo televisivo; usurpazione di titoli; abuso della credulità popolare, servendosi a tal fine anche del mezzo televisivo- si legge:

Risponde del delitto di cui all'art. 348 c. p., in qualità di partecipe morale e materiale, il responsabile dell'emittente televisiva che abbia trasmesso un programma attraverso il quale altri esercitava abusivamente la professione medica, dando così pubblicità alla stessa illecita attività (potrebbe valere anche per chi si definisce arbitrariamente "esorcista").

Come fare le denunce all’Antitrust

Credete di essere stati ingannati da una pubblicità? Denunciate il fatto all’Antitrust. L’Autorità opera infatti sulla base di precise segnalazioni dei cittadini. Gli elementi di ingannevolezza possono essere: pubblicità mascherata sotto altre forme; errata comunicazione delle caratteristiche dei prodotti, dei servizi, dei prezzi o delle condizioni dell’offerta; uso improprio del termine «garanzia»; pubblicità di prodotti suscettibili di porre in pericolo la salute e la sicurezza dei consumatori; pubblicità che impiegano bambini e adolescenti e che possono trarli in inganno.
Per denunciare la supposta ingannevolezza di una pubblicità è sufficiente una lettera in carta semplice a: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Ufficio Pubblicità Ingannevole, via Liguria 26, 00187 Roma. Scrivere i dati del denunciante (denominazione, indirizzo, recapito telefonico) e il titolo in base al quale effettua la denuncia (singolo consumatore, associazione di consumatori, concorrente...).
Occorre anche specificare il messaggio pubblicitario oggetto di contestazione, allegandone una copia e comunicando le modalità di diffusione (per esempio, per uno spot, va detto il canale televisivo, la data e l’orario di messa in onda). La denuncia deve anche contenere la richiesta di intervento dell’Autorità contro la pubblicità in questione e, eventualmente, la sospensione provvisoria della pubblicità. Naturalmente la lettera va firmata; se si tratta di associazioni dei consumatori o aziende va sottoscritta dal rappresentante legale.

 

Pertanto, mentre una severa normativa ordinistica vieta tassativamente ai medici qualsiasi forma di propaganda sanitaria che non corrisponda a criteri rigorosamente scientifici e l'adozione e diffusione di terapie segrete, non supportate da idonea sperimentazione e documentazione, oppure atte a suscitare illusorie speranze, le campagne di disinformazione pseudosanitaria di coloro che «magnificano ricette o specifici, cui attribuiscono virtù straordinarie o miracolose», anche le più perniciose e mistificanti, non vengono punite.

La stessa Costituzione riconosce l'uguaglianza tra i cittadini (art. 3). Perché, dunque, un vero professionista che vuole avviare uno studio (con un titolo riconosciuto) deve attendere cento autorizzazioni, mentre il ciarlatano può iniziare dall'oggi al domani, in dispregio della legge? Si giustifica sostenendo che la sua attività è fonte di lavoro. Ma quante persone perdono tutto, anche le sostanze e la salute, per volontà del "mago"? Quanti nuovi sventurati compaiono dalle ceneri di un "rituale"?
Se qualcuno pensa che sia iniziata una nuova persecuzione si sbaglia: c'è una normativa da rispettare! C'è una legalità da ripristinare! E poi non si illudano, non si inorgogliscano i signori "maghi": l'inquisizione non ha nulla a che vedere con loro.

Forse chi difende i "maghi" non sa bene cosa offrano e a che prezzo:
1) ci sono quelli che "spacciano" falsi attestati, fantasiosi diplomi e finte benedizioni papali;
2) altri che vendono i numeri del lotto e il modo "sicuro" di vincere al totocalcio: chiunque abbia un minimo di cervello, si rende conto che se il "mago" sapesse come vincere, si metterebbe a giocare, e non starebbe tutto il giorno chiuso in una stanza in attesa di qualche gonzo a cui vendere i suoi "segreti" ;
3) altri ancora, la maggioranza, che allestiscono "fatture" (non fiscali), a prezzo incredibilmente alto, promettendo di far innamorare persone che il cliente ama o di far morire quelle che odia (come è scritto su un ignobile catalogo stampato nella Capitale), in violazione di ulteriori articoli del c.p. (494, 579, 613, 728). Il passo successivo potrebbe essere l'ingaggio di un killer della mafia?
image
Giovanni Panunzio del Telefono Antiplagio

Il diffondersi di tali fenomeni è segno di decadenza culturale e spirituale di un popolo. Se si crede a queste cose, si può ben credere che Dio imponga di uccidere nel modo più atroce chiunque non si vesta in un certo modo, come sta accadendo in Algeria. Il mestiere di ciarlatano e la relativa pubblicità devono essere sanzionati in maniera definitiva, così come l'associazionismo esoterico: libertà di culto non può essere né segretezza né vilipendio della religione.
Per tutti questi motivi, si potrebbe giungere, infine, a prospettare l'inconciliabilità dell'esercizio del mestiere di ciarlatano con il buon costume, considerato evolutivamente come parametro di riferimento etico, svincolato dal profilo mutilante della sola morale sessuale.



Informazione a cura del
Telefono Antiplagio: 0368/3522235
c.p. 389 - Poste Centrali, 09124 Cagliari)
 
 
accessToken: '2206040148.1677ed0.0fda6df7e8ad4d22abe321c59edeb25f',